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consiglio scientifico 01Il Consiglio Scientifico svolge funzioni consultive esprimendo pareri tecnico-scientifici, in via preventiva sui programmi di ricerca ed in via consuntiva sull’attività di ricerca svolta dal personale proprio dell’Ente e dal personale ad esso comunque afferente. Tale attività di valutazione è svolta in stretto raccordo con le metodologie e gli interventi previsti dall’ANVUR e, per quanto di competenza, dall’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 e all’art. 74, comma 4, della legge 150/2009.

Il Consiglio Scientifico è composto da sette componenti, scienziati italiani e stranieri di chiara fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nei campi della biologia e/o della ecologia. La maggioranza dei componenti del Consiglio Scientifico deve essere individuata tra personalità di cui al precedente comma che afferiscono a organismi di ricerca pubblici o privati stranieri. Il coordinatore convoca le riunioni del Consiglio Scientifico e, sentito il Presidente dell’Ente, definisce l’ordine del giorno.

Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, che individua i componenti del Consiglio scientifico previa consultazione del Consiglio delle Sezioni ed acquisisce il parere vincolante dell’Accademia dei Lincei sulla proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rinnovati al massimo due volte.

Il Consiglio Scientifico:
a) esprime parere sulla strategia scientifica generale o settoriale dell’Ente, in particolare sul Documento di Visione Strategica decennale e sul Piano Triennale;
b) esprime parere sulla costituzione delle Sezioni e sui relativi programmi di ricerca;
c) esprime parere sui piani di fabbisogno delle risorse umane;
d) esprime parere sulle linee programmatiche delle attività formative;
e) esprime parere sulla partecipazione dell’Ente a società, consorzi, fondazioni;
f) esprime un parere obbligatorio sulle procedure di valutazione dei ricercatori e tecnologi della Stazione Zoologica tenuto conto delle metodologie sviluppate dall’ANVUR e, per quanto di competenza, dall’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 e all’art. 74, comma 4, della legge 150/2009;
g) valuta periodicamente i risultati dell’attività di ricerca dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel Piano Triennale;
h) svolge tutte le attività consultive ad esso assegnate dai regolamenti dell’Ente e dal Consiglio di Amministrazione.

I pareri ed i risultati dell’attività del Consiglio Scientifico sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione con relazione del Coordinatore.

Il Presidente della Stazione Zoologica può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.

Il Consiglio Scientifico può essere tenuto in modalità telematica, come descritto all’art. 7, comma 9 dello Statuto della SZN.

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